Le costituzioni

art. 1
I Servi della Chiesa sono una famiglia, i cui componenti riconoscono come dono del Signore una vocazione comune ricevuta nel battesimo, per la quale essi, ricreati nel suo amore, consacrano la loro vita con totale donazione a Dio, impegnandosi con voto alla pratica nel mondo della povertà, castità ed obbedienza, e nello stesso tempo si pongono con piena disponibilità al servizio della chiesa per la salvezza di ogni persona (cfr. 1 Gv. 4, 16; Rm 6, 3–4).
L’istituto è riconosciuto come istituto secolare di diritto diocesano.

art. 2
Chiamati a seguire il Signore Gesù (cfr. Lc 9, 57) nella sua adesione di amore alla volontà del Padre (cfr. Gv 4, 34) e a conformarsi pienamente a lui povero, casto ed obbediente, i servi della Chiesa fanno dei loro voti l’espressione di questo orientamento della loro vita, reso efficace dalla grazia del Signore, e trovano nella famiglia dell’Istituto l’aiuto per vivere comunitariamente gli impegni che ne scaturiscono.

art. 3
I Servi della Chiesa, tanto laici che ministri ordinati, rimangono inseriti nel loro contesto sociale ed ecclesiale in modo da poter operare dall’interno di esso quale fermento di vita evangelica.

art. 4
Caratteristica della vocazione dei “Servi della Chiesa” è una particolare accentuazione dello spirito di servizio sull’esempio di Gesù che, “venuto non per essere servito ma per servire” (cfr. Mt 20, 28), lava i piedi ai discepoli (cfr. Gv 13, 12–15).
Il loro servizio è rivolto alla Chiesa, popolo di Dio e corpo di Cristo, di cui ogni persona è chiamata a fare parte, e in particolare Vescovi, partecipi dell’autorità di Cristo capo.

art. 5
Una obbedienza semplice e generosa al Papa e ai Vescovi, che lo Spirito ha posto a reggere la chiesa di Dio (cfr. At 20, 28; Ef 2, 19–22), dovrà qualificare sempre l’atteggiamento dei “Servi della Chiesa” del loro servizio ecclesiale. In questo essi si ispireranno all’insegnamento di Sant’Ignazio di Antiochia, secondo il quale “è necessario non agire mai senza il Vescovo, che tiene il luogo di Dio”.

art. 6
Un impegno di povertà rigorosa, quale immedesimazione nei più poveri e fonte di grazia per la loro salvezza (cfr. 2 Cor 8, 9), è essenziale alla vocazione dei Servi della Chiesa; perciò il loro apostolato missionario si dirige preferibilmente verso le categorie e le persone più abbandonate e bisognose di aiuto, come i nomadi e i carcerati, tenendo presente anche le nuove forme di povertà materiale e morale che scaturiscono dalla evoluzione della società nei vari paesi, ovunque lo richiedano le esigenze della Chiesa e la dilatazione del regno di Dio.

art. 7
I “Servi della Chiesa” — in umiltà, carità e obbedienza — sono chiamati ad essere animatori del servizio. Eviteranno, perciò, ogni forma di personalismo, di esenzione o di privilegio, e manterranno ovunque uno spirito di piena disponibilità al servizio.

art. 8
I rapporti all’interno della famiglia devono essere guidati dalla legge dell’amore: “Non abbiate, con nessuno, altro debito se non quello di amarvi gli uni gli altri, poiché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge” (Rm 13, 8).
I responsabili, a qualunque livello, sono chiamati ad esercitare l’autorità con spirito di servizio verso gli altri componenti della famiglia “in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama” (Perfectae caritatis, 14).
L’Istituto vive in comunione con l’Associazione “Serve della chiesa”, partecipi dell’unico carisma e con gli “Sposi per il servizio” animati dalla stessa spiritualità.